Il D.lgs. 81/08 all’art.181 prevede che per la valutazione dei rischi e le misure di tutela conseguenti il datore di lavoro debba fare ricorso a “personale qualificato” “in possesso di specifiche conoscenze in materia”. Sia a livello internazionale che a livello nazionale è previsto che il datore di lavoro, per installazioni laser di classe 3B e 4, debba servirsi della consulenza specialistica di un “Tecnico Sicurezza Laser” (TSL), con competenze specifiche relative a problemi di sicurezza per la verifica della normativa e delle norme tecniche vigenti e per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione da adottare (in campo industriale, di ricerca e nei settori civili e ambientali) assicurando che siano predisposti adeguati controlli per minimizzare i rischi derivanti dall’uso di apparecchiature laser e che vengano effettuati regolari monitoraggi tenendo registrazione delle esposizioni e dell’efficacia delle misure di controllo.

Nell’ambito delle applicazioni mediche dei laser, la normativa nazionale CEI 76-6 individua la figura dell’Addetto alla Sicurezza Laser (ASL) e la necessità della sua presenza per apparecchiature LASER di Classe 3B e 4. ……………..… Il documento si interroga su “quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato che effettua la valutazione del rischio” di cui all’art.181 del D. Lgs.81/08 specificando che “la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento”. Il testo prosegue: “Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del DDL sono contenute nel documento “Profilo professionale dell’Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizione a “RADIAZIONI OTTICHE” redatto a cura della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) e disponibile sul sito web della CIIP (www.ospedalesicuro.eu)”. 

Scarica normativa 
https://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/116/CIIP%20Introd.Profili%20ECEM+ERO+ASL%2029.11-PDF.pdf 

Il documento CIIP di riferimento indica i requisiti per l’ASL/TSL: aver seguito uno specifico corso di formazione teorico-pratico con relativo esame finale, della durata di almeno 40 ore di cui circa 2/3 di teoria e 1/3 di esercitazioni pratiche e laboratorio; inoltre aver svolto attività adeguatamente documentabile nel settore della sorveglianza fisica delle radiazioni ottiche coerenti per almeno un anno in modo tale da dimostrare il possesso delle competenze specifiche. Essendo in carico al Datore di Lavoro o al Responsabile Legale la piena responsabilità della sicurezza laser, questi deve assicurare che la persona nominata come TSL ovvero ASL abbia le capacità e le conoscenze nonché le eventuali risorse per espletare i compiti previsti. Infatti l’inadempienza alle disposizioni dell’art.181 prevede pesanti sanzioni per il datore di lavoro ma anche la nomina di una figura che non abbia i requisiti previsti (“culpa in esigendo”) nonché per lo stesso professionista che si proponga allo scopo senza le qualifiche e le competenze necessarie.

Scaricabile il testo integro della normativa
http://www.sistemieditoriali.it/usb/epc/testo_unico_salute_e_sicurezza/normativa/76614.htm#Articolo_181

 

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